I dati personali sono diventati la risorsa più preziosa del nostro millennio. Accedere ai dati personali significa possedere una grande risorsa. Mentre i cosiddetti complottisti temono che i dati vengano utilizzati dai governi per controllarci, la realtà è che tutto ciò che cerchiamo sul web, tutte le nostre preferenze e i nostri interessi, restano nella memoria del web. Che sia in funzione della profilazione delle nostre scelte per fini di marketing o per protezione e sicurezza, questi dati restano nel mondo virtuale e sono suscettibili a qualsiasi utilizzo improprio.
Come sappiamo, Internet ci conosce più di noi stessi, perché possiede tutti i dati che abbiamo inserito al suo interno, anche quelli di cui noi non abbiamo più memoria. Il web, a differenza nostra, possiede archivi immensi e, per questo, i motori di ricerca sono i custodi indiscussi della memoria collettiva, cosa che talvolta può rivelarsi pericolosa.
Le informazioni che conservano i big data persistono nel web, e non ce ne rendiamo neanche conto quando condividiamo una foto personale, un post o un articolo: tutto rimane, e ciò può anche rivoltarsi contro di noi. Negli archivi del cyber spazio c’è tutta la nostra vita digitale e nulla di ciò che abbiamo condiviso con la rete può essere eliminato dalla memoria collettiva, neppure se si tratta di qualcosa di scomodo. Purtroppo, non siamo padroni di quello che circola nel web; non possiamo, dunque, evitare di riportare alla luce qualcosa che potrebbe diventare uno stigma perpetuo.
Il diritto all’oblio, infatti, riguarda la tutela della riservatezza della vita privata di una persona e del suo passato, il diritto a non essere costantemente esposta ad un pregiudizio a causa di una notizia reiterata relativa ad un evento negativo accaduto in passato. Si tratta di uno dei diritti più complessi da garantire – diventato sempre più difficile con il predominio di Internet – poiché si scontra con il diritto all’informazione. La complessità sta proprio nel trovare il giusto equilibrio tra questi due diritti fondamentali.
I dati, le informazioni, le notizie: un arduo bilanciamento
Il diritto all’oblio è una materia di deontologia professionale dei giornalisti. Secondo l’articolo 3 del testo unico dei giornalisti – il testo che definisce gli obblighi a cui i giornalisti sono tenuti ad osservare quando trattano una notizia – che stabilisce i criteri relativamente al diritto all’oblio, bisogna evitare di far riferimento ad eventi del passato, a meno che non siano fondamentali per la notizia e vadano a completare l’informazione. Spesso, però, accade che emergano informazioni dal web e non per colpa della ricerca approfondita di un giornalista: è tutto reperibile in rete, a disposizione di chiunque.
Il diritto alla privacy e il diritto all’informazione, in certi casi, possono andare in collisione: per questo, bisogna trovare un compromesso per tutelare entrambi, tentando di trovare un equilibrio che non sacrifichi uno dei due. Un equilibrio che si cerca da tempo, almeno da quando esiste l’informazione di massa ma, come abbiamo visto, Internet ha peggiorato il quadro. Il web è di fatto progettato per non dimenticare e rendere reperibile qualsiasi informazione in modo agevole e quasi istantaneo. La conservazione dei dati in rete è una questione molto complessa, che non ha una risposta univoca, perché deve appunto bilanciare il diritto all’oblio e il rispetto dei dati relativi alla vita privata con il trattamento dei dati e il diritto all’informazione pubblica. Per riuscire a compensare questi due diritti fondamentali va fatta una valutazione caso per caso, analizzando vari criteri.
Non tutti, infatti, sostengono il diritto all’oblio. Secondo i detrattori, vi è il rischio di un’applicazione indiscriminata della legge, e questo potrebbe portare ad una rimozione generalizzata dei contenuti online danneggiando il diritto all’informazione e la libertà di espressione. Allo stesso tempo, però, chi sostiene con forza il diritto all’oblio mostra che poter aver accesso a determinati contenuti nel tempo può causare gravi ingiustizie se queste non hanno nessun interesse pubblico.
Il diritto all’oblio, a differenza del diritto di riservatezza, come chiarito dalla Corte Suprema, non preclude la divulgazione di notizie e fatti, ma impedisce che questi, una volta divulgati, possano essere rievocati, data la rilevanza che perdono col trascorrere del tempo. Il diritto ad essere dimenticati, oltre alla rimozione dei contenuti, consiste anche nella loro deindicizzazione – in questo caso i contenuti non vengono eliminati ma vengono deindicizzati dai motori di ricerca, così da rendere più difficile trovarli.
Il diritto all’oblio, a differenza del diritto di riservatezza, come chiarito dalla Corte Suprema, non preclude la divulgazione di notizie e fatti, ma impedisce che questi, una volta divulgati, possano essere rievocati, data la rilevanza che perdono col trascorrere del tempo. Il diritto ad essere dimenticati, oltre alla rimozione dei contenuti, consiste anche nella loro deindicizzazione – in questo caso i contenuti non vengono eliminati ma vengono deindicizzati dai motori di ricerca, così da rendere più difficile trovarli.
GDPR e la tutela dei dati in rete, anche del loro oblio
La normativa si è occupata già in passato di questo argomento, ma a mettere ordine in Europa è stato il Regolamento Ue 679/2016. L’articolo 17 del
La norma contenuta nel
Il GDPR, la legge in vigore che più ha provato a dare un quadro normativo alla questione, ha delineato le condizioni in cui si applica il diritto alla cancellazione dei propri dati. Si valuta se questi dati sono necessari e rilevanti per l’interesse pubblico e, se non rispondono più allo scopo per cui erano stati raccolti, possono essere cancellati. Inoltre, se l’interessato ritira il proprio consenso al trattamento di tali dati o se si oppone a tale trattamento, o se le condizioni in cui vengono trattati non rispettano la legge, ovvero quando si parla di trattamento illecito, si procede alla cancellazione. Infine, l’Ue o un altro stato può intervenire imponendo al titolare del trattamento la cancellazione dei dati in questione.
Il
D’altra parte, lo stesso
Per quanto riguarda la deindicizzazione, la sentenza del 2014 stabilisce alcuni criteri per avere risultati positivi. Ad esempio, se il dato è inesatto, incompleto o inadeguato, la deindicizzazione sarà idonea. Il criterio di pertinenza gioca un ruolo fondamentale, perché se il dato risale a molto indietro nel tempo si tende a non considerarlo più pertinente, perché diventato obsoleto.
Se con Internet la garanzia di tale diritto è stata compromessa, la prorompente intromissione dell’intelligenza artificiale rischia di rendere le cose ancor più complesse. Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa, gli LLM, vengono addestrati su dataset di miriadi di informazioni provenienti da diverse fonti. Essendo Internet il custode massimo delle informazioni, si capisce che sarà la prima fonte di addestramento attraverso l’utilizzo di grandi sistemi di
Le persone hanno il diritto di essere dimenticate, o quantomeno, il diritto che venga dimenticato un episodio spiacevole collegato alla loro persona, come ad esempio gli eventi giudiziari. Allo stesso tempo, però, deve essere preservato il diritto di cronaca e di informazione se questi dati sono ancora pertinenti e utili. Far cadere tali informazioni nell’oblio è compito di chi gestisce i dati e deve farlo in modo consapevole e appropriato. Nella nostra società, sempre più digitalizzata, il diritto di essere dimenticati sembra un’utopia, a causa dell’estrema difficoltà nel riuscire ad eliminare tutte le copie dei dati sui vari server. Dal canto nostro, possiamo solo imparare a trattare i nostri dati con più consapevolezza, laddove ci è possibile, prevenendone la diffusione e sapendo che una volta in rete sono destinati a restarci.



