Il riconoscimento facciale come strumento sanzionatorio: l’esempio dell’Ungheria

Il riconoscimento facciale è uno dei temi più discussi e controversi quando si parla di nuove tecnologie. Se da una parte il riconoscimento biometrico ci permette di tenere al sicuro i nostri dati accedendo solo con il Face ID sui nostri dispositivi, dall’altra può rivelarsi uno strumento di controllo sociale.

Molte città stanno implementando nelle telecamere di sicurezza i sistemi di riconoscimento facciale. Su tutti, la Cina è il paese che fa un utilizzo maggiore di questi sistemi per il controllo del traffico e dei criminali, ma si trovano esempi anche in Russia e in misura minore in Gran Bretagna e Stati Uniti. Il controllo biometrico si sta diffondendo anche in paesi come l’India, il Brasile e gli Emirati Arabi. L’adozione di sistemi di riconoscimento facciale è legata a questioni di sicurezza, ma non solo. In apparenza questi potrebbero essere un’ulteriore risorsa per riconoscere e catturare i criminali, ma potrebbero aprire a discutibili usi al limite della legalità. In Cina, ad esempio, le telecamere vengono usate per monitorare le minoranze, in Russia per monitorare le proteste. Fintanto, dunque, che questi sistemi dotati di intelligenza artificiale vengono usati con scopi di sicurezza e ordine pubblico, possono essere una risorsa per le autorità e la polizia locale, o per luoghi pubblici e privati come deterrente contro furti o disordini.

Nel momento in cui però i governi decidono di utilizzare questi dispositivi a scopi di controllo sociale, di sorveglianza e non di sicurezza, possono generare conflitti. Molti paesi, come il Regno Unito, si sono ribellati a questa massiccia sorveglianza da parte della polizia. In Unione europea la situazione è un po’ diversa a causa delle stringenti normative nell’ambito digitale, come il GDPR e l’AI Act. Quest’ultimo non classifica tutti i sistemi di riconoscimento biometrico come ad alto rischio, ma distingue tra diversi utilizzi, prevedendo anche divieti specifici. Sebbene esistano in diverse città europee, tra cui anche Roma e Milano, progetti pilota, un uso così esteso è soggetto a limiti e condizioni precise.

In Ungheria, però, nel marzo 2025 il Parlamento ha approvato una modifica legislativa che consente di utilizzare il riconoscimento facciale per identificare i partecipanti a determinate manifestazioni vietate e per accertare l’identità di persone responsabili di violazioni amministrative. Gli scopi non sono solamente di ordine pubblico, come si può immaginare. Le autorità possono utilizzare il riconoscimento facciale non solo per gravi reati, ma anche per infrazioni minori e per identificare i partecipanti a manifestazioni pacifiche, come le marce del Pride LGBTQ+.

Il 28 giugno 2025, il Budapest Pride si è svolto nonostante il divieto imposto dalle autorità. La polizia ha utilizzato il riconoscimento facciale nell’ambito dei controlli sulla manifestazione. Successivamente, le autorità hanno comunicato che non sarebbero stati avviati procedimenti contro i partecipanti. Nel marzo 2026, la Commissione europea ha dichiarato di stare valutando la compatibilità della normativa ungherese con il diritto dell’Unione europea, in particolare con l’AI Act.

Il caso dell’Ungheria solleva importanti interrogativi di natura giuridica, etica e politica, specialmente quando il riconoscimento facciale viene utilizzato con finalità sanzionatorie. L’uso di una tecnologia avanzata come strumento repressivo rischia di essere una minaccia ai diritti fondamentali e allo stato di diritto.

Cos’è il riconoscimento facciale

Il riconoscimento facciale è una tecnologia biometrica che identifica o verifica l’identità di un individuo analizzando le caratteristiche del volto. Si basa su algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning che estraggono punti di riferimento del volto (distanze tra occhi, naso, bocca, forma del cranio, ecc.) e li confrontano con un database di immagini registrate. Nei sistemi più recenti, le caratteristiche del volto vengono anche trasformate in rappresentazioni matematiche, confrontate con quelle presenti nel database. Grazie a questa tecnologia si possono confrontare volti, come quella di un criminale, ad esempio, con immagini presenti in un database, e monitorare ambienti pubblici per scovare criminali o terroristi. Quando gli obiettivi però non sono più soltanto questi il quadro si complica. L’Ungheria, infatti, ritiene nemici anche diversi attivisti, oppositori politici, giornalisti e chi manifesta per dei diritti. Ampliare l’uso di sistemi di riconoscimento facciale significa utilizzarlo come strumento per il controllo sociale.

Cosa sta facendo l’Ungheria

L’Ungheria rischia di violare i diritti fondamentali, oltre a compromettere la privacy e la libertà di espressione dei cittadini ungheresi. La decisione di espanderne l’uso e l’implementazione di questi sistemi ha allarmato, ancora una volta, l’Unione europea per i possibili contrasti con le normative europee in materia di protezione dei dati personali e di intelligenza artificiale.

Gli usi massicci del riconoscimento facciale possono comportare rischi di discriminazione dovuti ai bias degli algoritmi, cosa che potrebbe portare ad identificazioni errate e colpire ingiustamente le minoranze. Inoltre, identificare e sanzionare oppositori politici o manifestanti pacifici rappresenta un grave abuso della tecnologia, che mina i principi democratici e la libertà di dissenso.

La protezione normativa europea

La normativa europea, primo fra tutti il GDPR, pone limiti molto stringenti all’uso e alla raccolta di dati biometrici, perché li classifica come dati sensibili. Più precisamente, il GDPR considera i dati biometrici utilizzati per identificare univocamente una persona una categoria particolare di dati personali e ne vieta in linea generale il trattamento, prevedendo specifiche eccezioni. Stessi limiti arrivano dal recente AI Act. Per le attività delle autorità di contrasto si applica anche la direttiva UE 2016/680, che disciplina il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati.

L’AI Act, inoltre, non vieta qualsiasi utilizzo del riconoscimento facciale, ma introduce specifici divieti e restrizioni a seconda delle finalità e delle modalità di impiego. In particolare, vieta in linea generale l’utilizzo di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblicamente accessibili per finalità di contrasto, salvo eccezioni tassative, soggette a condizioni e garanzie rigorose.

Anche se gli strumenti normativi non mancano, l’applicazione e il rispetto dei dispositivi giuridici dipende dalla volontà politica degli stati membri e delle istituzioni europee che dovrebbero farli rispettare. Gli abusi delle tecnologie che minano i diritti e lo stato di diritto dovrebbero essere monitorati e sanzionati per evitare un uso errato di questi strumenti.

Conclusione

Il caso dell’Ungheria rappresenta un campanello d’allarme per tutta l’Europa. Il riconoscimento facciale, se impiegato senza controllo, può trasformarsi in uno strumento di repressione più che di protezione. La vicenda del Budapest Pride del 2025 dimostra come l’utilizzo di questi sistemi possa incidere sulla libertà di riunione e di espressione, soprattutto quando viene collegato all’identificazione di partecipanti a manifestazioni vietate. La compatibilità della normativa ungherese con il diritto europeo è stata sottoposta all’attenzione della Commissione europea, che nel marzo 2026 ha dichiarato di stare valutando le informazioni ricevute dalle autorità nazionali.

La sfida non è solo tecnica o giuridica, ma profondamente politica: garantire che l’innovazione tecnologica serva i diritti e le libertà delle persone, anziché minarli. Solo attraverso una governance democratica e trasparente delle tecnologie emergenti sarà possibile preservare la dignità e la libertà dei cittadini in un’epoca digitale.

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