Contrasto al telemarketing: consenso espresso e codice di condotta

Cos’è il telemarketing

Con l’espressione telemarketing si indica l’insieme di attività promozionali e di vendita che prevedono il raggiungimento del potenziale cliente via telefono, in maniera diretta o indiretta, a seconda che l’azienda che effettua tale esercizio promozionale si serva di operatori interni o esternalizzi l’attività a call center
L’aspetto che verrà analizzato di seguito riguarda principalmente la prima porzione della definizione di telemarketing, cioè quella che concerne la modalità attiva di vendita, che consiste nel diretto raggiungimento dei potenziali acquirenti. 

Telemarketing e privacy 

L’attività di telemarketing è stata di recente disciplinata dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale a marzo 2024 ha adottato un provvedimento introduttivo del Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling [speaker.mute](i.e. l’attività di contatto telefonico con operatore effettuate per finalità di vendita diretta attraverso chiamate destinate a numerazioni disse e mobili nazionali).[/speaker-mute] In particolare, l’adozione di questo provvedimento è giunta per colmare una lacuna normativa, che lasciava gli utenti e i consumatori senza alcuna tutela sotto il profilo della liceità del trattamento dei loro dati e della impossibilità di opporsi a tale attività, che continuava ad essere pervasiva e fastidiosa, oltre che illegittima. 

Il Codice di condotta adottato dal Garante si apre con una premessa doverosa, e cioè che negli ultimi anni lo svolgimento di attività promozionali tramite il canale telefonico è stato oggetto di notevoli evoluzioni tecnologiche e normative ed ha impegnato il Garante nel contrasto a diverse e diffuse forme di illegalità ad esse connesse: le telefonate indesiderate e l’attivazione di contratti non richiesti costituiscono, infatti, un trattamento illecito di dati personali. 

Il Codice di condotta adottato dal Garante si apre con una premessa doverosa, e cioè che negli ultimi anni lo svolgimento di attività promozionali tramite il canale telefonico è stato oggetto di notevoli evoluzioni tecnologiche e normative ed ha impegnato il Garante nel contrasto a diverse e diffuse forme di illegalità ad esse connesse: le telefonate indesiderate e l’attivazione di contratti non richiesti costituiscono, infatti, un trattamento illecito di dati personali. 

L’obiettivo dichiarato del Codice è innanzitutto quello di dettare regole di condotta uniformi, in modo tale da circoscrivere l’ambito di azione dei soggetti che si muovono e operano sul mercato. Un ulteriore obiettivo del codice di condotta è anche quello di precisare l’applicazione di alcune disposizioni del GDPR, del Codice Privacy e di varie prescrizioni dettate nel corso del tempo dal Garante nel settore promozionale, per permettere agli operatori di mercato di utilizzare la relativa adesione, in chiave di accountability, come elemento idoneo a dimostrare il rispetto degli obblighi applicabili ai sensi della normativa di riferimento. 

Telemarketing e consenso 

Il Codice di condotta stabilisce, inoltre, che resta impregiudicato il quadro normativo applicabile al Registro Pubblico delle Opposizioni di cui all’articolo 130, comma 3-bis del Codice privacy. Tale norma è estremamente utile ai nostri fini in quanto stabilisce expressis verbis che “l’uso di sistemi […] per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente”. 
In caso, quindi, di violazione delle norme poste a tutela dell’interessato nelle attività di telemarketing e teleselling, il committente e gli eventuali ulteriori soggetti responsabili della violazione rispondono in solido. 

L’articolo 12 del Codice di condotta stabilisce le modalità da adottare affinché il consenso per finalità di telemarketing e teleselling possa essere ritenuto valido e liberamente prestato, ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del GDPRIl consenso deve essere libero, specifico, inequivocabile e documentabile mediante elementi precisi e circostanziati, e in attuazione dei principi di finalità, correttezza e trasparenza di cui all’articolo 5 del Regolamento 679/2016, le finalità contenute nella formula di acquisizione del consenso devono corrispondere con esattezza a quelle indicate nell’informativa e, da ultimo, a quelle realmente perseguite. Non è considerato valido il consenso generico al trattamento dei dati; il consenso unico per finalità differenti (il cosiddetto “consenso accorpato”); il consenso preselezionato per qualsiasi genere di finalità; il consenso non adeguatamente documentato o documentabile. 

In caso di acquisizione del consenso in modalità non ammesse si considera illecita sia la raccolta sia ogni successiva attività di trattamento, anche in caso di mancato effettivo utilizzo, per finalità promozionali e/di profilazione, dei dati raccolti. 

Telemarketing, istruttorie e provvedimenti del Garante: casi pratici

Il Garante ha avviato numerose istruttorie a seguito di reclami da parte di consumatori che denunciavano pratiche di telemarketing selvaggio da parte di società. Di particolare rilevanza sono due recenti casi analizzati dal Garante, uno riguardante una società produttrice di caffè e uno concernente una sanzione ai danni di Eni Plenitude

Il Garante privacy ha emesso una multa di 70mila euro nei confronti di una società produttrice di caffè che ha violato la privacy dei cittadini attraverso il telemarketing: in particolare, il provvedimento sottolineava l’inadempimento della società del dovere di preventiva verifica della presenza dei numeri di telefono dei consumatori nel Registro Pubblico delle Opposizioni e la mancata prospettazione al cliente di un’adeguata informativa circa l’utilizzo e il trattamento dei dati personali
Da ultimo, occorre citare il recente provvedimento con cui il Garante privacy ha emesso una sanzione di oltre 6 milioni di euro a Eni Plenitude a causa di condotte di marketing scorrette, operate in assenza di consenso espresso e in mancanza di un’informativa adeguata. 

La strada da percorrere affinché i consumatori possano dirsi liberi da chiamate sgradite è ancora lunga, ma l’operosità del Garante fa sperare in un’efficiente soluzione del problema.

Riferimenti

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9993890
Codice privacy d.lgs. 196/2003 s.m.i. 

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